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Di seguito, si possono leggere alcuni documenti del 1300 e del 1400, con il regesto, la versione originale in latino e la traduzione in italiano; questi documenti ci sono stati messi a disposizione dal professor Gilberto Dell'Oste.
1348 agosto 28, Paluzza
Nicolò del fu Romano da Zovello fa testamento e dispone vari legati in favore della chiesa di S. Andrea di Zovello, della pieve di S. Maria di Gorto e di tutte le chiese ad essa soggette; dispone inoltre venti denari annuali per la sistemazione del ponte sul rivo ‘Marazò’, presso Zovello, ed un'elemosina di cereali e formaggio da distribuirsi ai "vicini" del villaggio di Zovello. Tali legati verranno pagati annualmente dagli eredi sui suoi beni: case, orti, campi, prati, stavoli e mulini siti in Zovello, i prati siti sul monte 'Lasello', un manso sito nel villaggio di Comeglians, i campi siti nelle tavelle di Comeglians, Ravinal e Povolaro, come sul manso sito in 'Tambareto', tra i villaggi di Mieli e Tualiis. Infine, nomina suoi eredi i fratelli Gualtiero e Giacomo.
Originale, APZ, b. "Pergamene", n. 4 [A]. mm. 420x133, ll. 66. Sul verso, mano sec. XIV: "Testamentum Nicolay filii Romani de villa de Çovello"; mano sec. XIX: "1348, 20 agosto".
Regesto: A. Roia, in APZ, b. "Pergamene", reg. "Regesti sommarii delle pergamene della chiesa di S. Andrea di Zovello", n. 3
Pergamena in discrete condizioni di conservazione; presenta lievi macchie di umidità in corrispondenza del protocollo e dell'escatocollo. Inchiostro unico.
In Christi nomine amen. Anno Domini millesimo CCC° XLVIII, indictione / prima, die XXVIII intrante mense augusti, in ecclesia Sancti Danielis / de Paluça, presentibus Coradino quondam Iacobi de Castelono, Iohanne quondam / Manusii de eadem villa, Iohanne monacho, Nicolao filio Iohannis de / Naunina, Blasio filio Leonardi de Paluça, Iohanne filio quondam Iacobi / de Çovello, Romano filio quondam Petri, Petro de Rovoscleto filio Venture / testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis. Nicolaus filius quondam Romani / de villa de Çovello, sanus mente et corpore, nolens decedere / intestatus, suum per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in / hunc modum facere procuravit. Inprimis quidem suam elegit corporis sepul/turam apud ecclesiam Sancti Andree apostoli de Çovello, cui ecclesie / legavit perpetualiter omni anno lumini duas libras oleii. Item legavit eidem / ecclesie perpetualiter omni anno duas libras bone cere. Item sacerdoti / dictam ecclesiam officiante (!) quatuor denarios omni anno perpetualiter in suo / aniversario. Item legavit omni anno perpetualiter ecclesie Sancte Marie / plebis de Gordo duas libras oleii. Item legavit perpetualiter omni anno / unicuique ecclesie que est sub dicta ecclesia Sancte Marie unam libram oley. / Item legavit perpetualiter omni anno ecclesie Sancti Andree de Çovello / denarios XX et voluit ut pro predictis denariis aptetur pons de rivo / Moroço, et illud quod super habundaverit vertatur ad utilitatem ipsius / ecclesie. Item legavit perpetualiter omni anno vicinis suis de Çovello, / pro anima sua et uxore sua Agita, duo staria bladii, scilicet / unum frumenti et unum siliginis et unam quartam fabe. / Item legavit dictis vicinis suis similiter omni anno XXIIII libras boni / casey et voluit equaliter inter ipsos, omni anno in festo Sancti Canciani, / distribui. Item legavit, voluit, disposuit et ordinavit quod supradicta / legata solvantur perpetualiter super parte bonorum suorum scitorum in / villa de Çovello et eius pertinentiis: super domos, curias, ortos, campos, / pratos, campos, stablerios, molendinos ac indiferentur super omnibus suis / bonis scitos in dicta villa qui per ipsum reguntur ac per alios. Item super / pratos suos scitos in monte de Lasello. Item super mansum suum / scitum in villa de Comelyano qui regitur per Mathiam eiusdem ville. / Item super suos campos quos habet in tavella de Comelyano, in / loco qui dicitur Ygnanis. Item super campum suum positum in tavella / ville de Ravinalo, in loco qui dicitur Prope Rivum. Item super campos suos / positos in tavella ville de Povolaro de Gordo: unus iacet in / loco qui dicitur Suiçis; item unus iacet in loco qui dicitur Umlino a sub / Marançana; item unus iacet inter villam de Povolaro et Marançana, / in loco qui dicitur Sclavaneçis. Item super mansum suum scitum in Gordo, /qui mansus iacet inter villam de Meyla b et villam de Tueliis, in loco / qui dicitur Tambareto, qui mansus regitur per Deulaiutum de Ravinalo. Item hoc legavit cum voluntate et consensu et ibidem presentes ac hoc afir/mantes Valteri et Iacobi fratres ipsius Nicolay. Item legavit, cum voluntate / et consensu ipsius Valteri et Iacobi fratres suos, quod si aniversarius quondam Romani / non posse(t) fieri super bonis obligatis, fiat super mansum superius anotatum / de Tambareto et solvitur super dictum mansum IIII libras denariorum, qui mansus / fuit emptus a Moneana filia quondam Iohannis de Noyareto. Et ibidem dictus / Valterius et Iacobus, per se suosque heredes, afirmavit (!) omnia supradicta / legata. Item legavit ipsis fratribus suis Valterio et Iacobo omnes pratos / suos scitos in Vale Calida, item canipam suam de Comelyano, / item canipam suam de Cercevinto, nomine hereditatis sine aliquo censu. / Item legavit, voluit, disposuit et ordinavit quod omnia supradicta bona / regantur per ipsos fratres suos, solventes ut supra dictum est omni anno; / si autem hoc facere recusarent, camerarius qui pro tempore illo fuerit ecclesie / Sancti Andree intromittat se de supradictis bonis et faciat ut dictum est / e(t) melius prout ei videbitur et hominibus ville de Çovello. Item supradictis bonis / et aliis suis bonis fratres suos Valterium et Iacobum suos heredes in/stituit, volens ipsos de supradictis c esse contentos; et ibidem dictos fratres / suos contenti steterunt, per se suosque heredes omnia supradicta affir/maverunt; et hanc suam aseruit esse ultimam voluntatem quam / valere voluit iure testamenti, quod si iure testamenti non vale(re)t / valeat saltim iure codicillorum et cuiuscumque ultime voluntatis / alterius quam de iure melius poterit tenere et valere.
(S) Et ego Pelegrinus filius Viduti de Tertio, imperiali / auctoritate notarius, hiis interfui et de mandato ipsius testatoris / rogatus scripsi.
Traduzione
Nel nome di Cristo, amen. Anno del Signore 1348, indizione prima, ventottesimo giorno del mese di agosto, nella chiesa di S. Daniele di Paluzza, essendo presenti Corradino del fu Giacomo da Casteons, Giovanni del fu Manussio della stessa villa, Giovanni sacrestano, Nicolò figlio di Giovanni da Naunina, Biagio figlio di Leonardo da Paluzza, Giovanni figlio del fu Giacomo da Zovello, Romano figlio del fu Pietro, Pietro da Ravascletto figlio di Ventura testimoni a ciò chiamati e richiesti, ed altri. Nicolò figlio del fu Romano da Zovello, sano nella mente e nel corpo, non volendo morire intestato, mediante il presente testamento nuncupativo senza scritture in tale modo intese disporre le sue cose. Innanzitutto chiese che il suo corpo venisse sepolto presso la chiesa di S. Andrea Apostolo di Zovello, alla quale chiesa lasciò in legato perpetuo ogni anno due libbre d’olio per il lume. Inoltre lasciò come legato a detta chiesa ogni anno in perpetuo due libbre di buona cera. Inoltre al sacerdote officiante in detta chiesa quattro denari ogni anno in perpetuo nel suo anniversario. Inoltre lasciò come legato ogni anno in perpetuo alla chiesa di S. Maria pieve di Gorto due libbre d’olio. Inoltre lasciò come legato in perpetuo ogni anno a ciascuna chiesa soggetta a detta pieve di S. Maria una libbra d’olio.
Note: Un tempo, per l’illuminazione si usavano l’olio e la cera. Tanti lasciavano, nel loro testamento, qualcosa per contribuire all’illuminazione della chiesa, perché la luce era simbolo di Cristo.
Tutti lasciavano beni, consistenti o modesti, alla Chiesa; i testamenti ci fanno capire l’importanza della Chiesa nella comunità e ci aiutano a conoscere la cultura materiale e i rapporti sociali.
La Chiesa, oltre alle spese di illuminazione, doveva sostenere anche spese straordinarie. Per esempio, se si doveva costruire un altare o affrescare la chiesa si chiamavano artisti importanti; gli affreschi servivano anche per spiegare le storie delle Scritture. Si sono conservati i contratti stipulati con qualche artista (ricevevano una parte di denaro prima di fare il lavoro e una parte dopo; spesso erano pagati con legname).
Questi contratti erano stipulati con i rappresentanti della Chiesa: i camerari, che avevano l’incarico di curare le necessità della chiesa, dovevano presentare un rendiconto, riscuotere dalle famiglie affitti, rendite…
Duravano in carica per un anno; regole precise stabilivano il modo in cui questo incarico veniva assegnato (con un’elezione oppure a rotazione fra le famiglie). Pertanto la amministrazione della Parrocchia era laica e il prete riceveva un salario; infatti in Carnia c’era il Giuspatronato popolare: la gente della comunità aveva il diritto di scegliere il prete. I preti si presentavano, poi i capofamiglia sceglievano e facevano una sorta di contratto (ad esempio della durata di due anni). Il prete era spesso forestiero e poteva venire sia dall’estero sia da altre parti d’Italia. Nella seconda metà del ‘400, nella valle del But ha operato per 40 anni il prete Andrea da Colonia, un tedesco.
Inoltre lasciò come legato in perpetuo ogni anno alla chiesa di S. Andrea di Zovello venti denari, e volle che con tale somma venisse riparato il ponte del rivo Marazò, e ciò che avanzerà venga devoluto alla stessa chiesa.
Note: I privati lasciavano ai loro discendenti del denaro per sistemare strade e ponti, in caso di necessità.
Inoltre lasciò come legato in perpetuo ogni anno ai suoi “vicini” di Zovello, in favore della sua anima e di quella della moglie Agata, due staia di farina, ovvero uno di frumento e uno di segale, e una quarta di fave.
Note: Coloro che facevano testamento, di solito lasciavano dei beni agli eredi, vincolandoli in “legato perpetuo” (cioè per sempre) a distribuire ogni anno ai loro vicini, ovvero ai paesani, pane, altri generi alimentari o altro che fosse utile per la vita del tempo.
Per esempio: in un testamento si poteva stabilire che i discendenti, ricevendo in eredità un campo, dovevano impegnarsi a pagare per sempre 5 soldi alla Chiesa, e se il campo veniva venduto questo dovere passava al nuovo padrone.
Napoleone, anticlericale e accentratore, abolì le rendite e questi “legati perpetui”.
Inoltre lasciò in legato a detti suoi “vicini” similmente ogni anno ventiquattro libbre di buon formaggio, e volle che venisse distribuito equamente tra di loro ogni anno nella festività di S. Canciano. Inoltre lasciò in legato, volle, dispose e ordinò che i suddetti legati venissero pagati in perpetuo su parte dei suoi beni siti nella villa di Zovello e nelle sue pertinenze: su case, cortili, orti, campi, prati, campi, stavoli, mulini e comunque su tutti i suoi beni siti in detta villa che lui stesso, o altri, tiene. Inoltre sui suoi prati siti nel monte di “Lasello”. Inoltre su un suo manso sito nella villa di Comeglians, retto da Mattia di detta villa. Inoltre sui suoi campi siti nella tavella di Comeglians, nel luogo detto “Ygnanis”. Inoltre su un suo campo posto nella tavella della villa di “Ravinal”, nel luogo detto “Presso il Rivo” [Prope Rivum]. Inoltre sui suoi campi posti nella tavella della villa di Povolaro di Gorto: uno giace nel luogo detto “Suiçis”; uno giace nel luogo detto “Umlino” [Mulino ?] sotto Maranzanis; uno giace tra la ville di Povolaro e Maranzanis, nel luogo detto “Sclavaneçis”. Inoltre su un suo manso sito in Gorto, che giace tra le ville Mieli e Tualiis, nel luogo detto “Tambareto”, il quale manso è retto da Diolaiuti da Ravinal. Inoltre dispose tutto ciò come legato con la volontà e il consenso dei suoi fratelli Gualtiero e Giacomo, colà presenti e affermanti. Inoltre lasciò in legato, con la volontà ed il consenso di detti fratelli, che se l’anniversario del fu Romano non si potesse fare sui beni obbligati, si faccia sul manso sopra specificato di “Tambareto” e si paghino su detto manso quattro libbre di denari, il quale manso fu comprato a Moneana figlia del fu Giovanni da Noiareto. E colà detti Gualtiero e Giacomo, per se e per i loro eredi, confermavano tutti i suddetti legati. Inoltre dispose come legato in favore dei suoi fratelli Gualtiero e Giacomo tutti i suoi prati siti in “Vale Calida”, inoltre la sua cantina di Comeglians, inoltre la sua cantina di Cercivento, a titolo di eredità, senza alcun obbligo. Inoltre lasciò come legato, volle, stabilì e ordinò che tutti i suddetti beni fossero retti dagli stessi fratelli, dovendo pagare i legati, come si è detto, ogni anno; se invece essi rifiutassero di pagarli, il cameraro in carica nella chiesa di S. Andrea si intrometta in detti beni e faccia come si è detto, e come meglio sembrerà di fare a lui e agli uomini della villa di Zovello. Inoltre in detti beni ed altri suoi beni istituì i fratelli Gualtiero e Giacomo suoi eredi, volendo che essi si contentassero di tutto ciò; e colà detti suoi fratelli si dichiararono soddisfatti, e per se e i loro eredi ratificarono quanto sopra scritto; e questa egli asserì essere la sua ultima volontà, la quale dovesse valere a titolo di testamento, che se non valesse quale testamento varrà perlomeno a titolo di codicillo e di qualunque altra dichiarazione di ultima volontà la quale meglio possa tenere e valere.
Note: Le persone che facevano testamento non erano sempre in punto di morte, infatti quando c’erano delle pestilenze molti facevano testamento. Tanti documenti risalgono al 1348, quando c’è stata la grande pestilenza in Europa e anche in Carnia. Qui ci sono stati anche terremoti. La gente malata, o che aveva il timore di ammalarsi, faceva testamento.
(S) Ed io Pellegrino figlio di Vituccio da Terzo, notaio per autorità imperiale, fui presente e richiesto per mandato dello stesso testatore scrissi.
Note: Il notaio faceva più copie del testamento, di queste una veniva conservata nell’archivio parrocchiale: era la prova che la Chiesa aveva il diritto di percepire le rendite. Gli archivi però potevano andare perduti (fuoco, trascuratezza, furti, topi).
A Paluzza, oltre all’archivio parrocchiale, sono stati trovati registri di notai del 1400, molto interessanti.
Il testamento era scritto sulla pergamena (di solito di pelle di pecora, più raramente di vitello, trattata con cenere e prodotti che eliminavano il grasso e poi lisciata, par renderla adatta a ricevere l’inchiostro).
Si scriveva in “corsivo notarile”, molto difficile da leggere perché venivano usate molte abbreviazioni e perché era in latino. Affinché il testamento fosse valido dovevano essere chiamati dieci testimoni, che dovevano essere persone adulte e degne di stima.
1414 aprile 19, Paluzza - 1414 maggio 12, Tolmezzo.
Dinanzi a ser Nicolò da Freysach, vicegastaldo della Carnia tenente placito, compaiono Antonio da Treppo Carnico cameraro della chiesa di S. Daniele di Paluzza, Corradino da Zenodis cameraro della chiesa di S. Nicolò di Lauzana di Paluzza e Pietro Bitini da Paluzza cameraro della chiesa di S. Giacomo di Paluzza, esponendo come il defunto Pietro Vanzuton da Paluzza di Sopra avesse disposto nel suo ultimo testamento certi legati in favore di dette chiese, e come avesse nominato certi eredi universali cui sarebbero spettati i pagamenti. Gli eredi designati tuttavia non avevano accolto l'eredità, forse giudicandola inutile e gravata da troppi oneri, perciò tali beni restavano abbandonati e le chiese non percepivano i legati. Gli stessi camerari dunque, intendendo prendere possesso di tali beni ed eredità a nome delle chiese, supplicano il vice gastaldo di invitare i giurati a sentenziare in merito: la sentenza impone ai camerari di far pubblicare tutto ciò sulla piazza di Paluzza, con alte grida del "preco", invitando gli eventuali eredi e pretendenti a rivolgersi al giudizio del vicegastaldo (il vicegastaldo faceva le funzioni del gastaldo (il rappresentante del patriarca) quando questo non era presente) nei quindici giorni successivi. Dopo un ulteriore rinvio, viene stabilito mediante sentenza e decreto che detti camerari (il cameraro amministrava i beni della Chiesa) possano acquisire detti beni.
(Pergamene di Paluzza)
1423 agosto 30, Paluzza.
Mattia del fu Flurissio da Rivo, essendo malato, detta le proprie ultime volontà e chiede di essere sepolto presso la chiesa di S. Daniele di Paluzza, cui lascia ogni anno in perpetuo dieci soldi; inoltre lascia ogni anno in perpetuo diciassette soldi alla cameraria di detta chiesa affinché il cameraro acquisti del vino che verrà bevuto da quanti vi riceveranno la comunione "in cena domini", ognuno dei quali dovrà dire un Pater Noster ed una Ave Maria per l'anima del testatore, e ciò verrà pagato su un livello di quattro lire di soldi meno tre soldi dovutogli ogni anno dagli eredi di Nicolò Caligarini su un manso nelle pertinenze di Sutrio tenuto dagli eredi di Nicolò Caligarini, ovvero Antonio e Candussio. Infine nomina suoi eredi universali i figli Candussio, Giovanni e Daniele, mentre a sua moglie Agnese lascia soltanto una marca di soldi.
(Pergamene di Paluzza)
1425 aprile 27, Paluzza di Sopra, nella cantina del testatore.
Nicolò del fu Pranduccio da Paluzza di Sopra, essendo malato, detta le proprie ultime volontà e chiede di essere sepolto presso la chiesa di S. Daniele di Paluzza, cui lascia ogni anno in perpetuo una libbra d'olio da pagarsi su un prato in 'Lu Pechol de Fontana'. Inoltre lascia una libbra d'olio per il lume di S. Nicolò di Lauzana, da pagarsi ogni anno su detto prato. Alla chiesa di S. Maria di Paluzza lascia la decima che gli spetta annualmente nelle pertinenze di Paluzza, Naunina e Casteons, oltre ad un campo in Englaro, nel luogo detto 'Campus Avan', a patto che sua moglie Elena possa tenere detto campo finché vivrà. Alla chiea di S. Pietro di Carnia lascia un campo nelle pertinenze di Paluzza, in 'Mulinis di Sora', a patto che detta chiesa garantisca ai suoi eredi il possesso dei beni feudali spettanti alla sua famiglia, difendendone la proprietà. Ai "vicini" di Paluzza di Sopra e di Sotto lascia ogni anno in perpetuo una "settimina" di una quarta di frumento, un pesenale di segale e cinque libbre di formaggio, da pagarsi su un campo nelle pertinenze di Paluzza, in 'Campus de Traviers' e un campo nelle pertinenze di Englaro, in 'Sot lu Stali'. A Leonardo, Corradino, Liebardo (?) e Pietro fratelli e figli del fu Enrico di ser Corrado da Paluzza, suoi nipoti, lascia un campo nelle pertinenze di Englaro, escludendoli dall'eredità. A Paluzzano del fu Corradino da Paluzza lascia la sua parte dei noci presso la roggia. A Daniele del fu Paluzzano da Rivo e al nipote di questi Floriano del fu Stefano lascia tutti i beni stabili vendutigli dalla defunta Maria madre di detti Daniele e Stefano, col patto che ne paghino i legati. A Nicolò del fu Prant da Paluzza lascia un prato con una staipa nelle pertinenze di Paluzza, in 'Prat Zuan', con l'obbligo di pagare ogni anno una libbra d'olio alla chiesa di S. Maria di Paluzza. A Leonardo Bruni da Paluzza lascia tutti i suoi diritti sui beni appartenuti al defunto Giuseppe Bavulini. A sua zia Manutta lascia quattro lire di soldi, escludendola dall'eredità. Ordina che sua moglie Elena resti padrona ed usufruttuaria in casa sua e sui beni di famiglia, quindi nomina suoi eredi universali Nicolò e Giacomo del fu Enrico detto "Choyzina" da Tausia suoi consanguinei.
(Pergamene di Paluzza)
Note curate da Alessio De Crignis e Alessandro Pittin
Dalle lezioni del professor Gilberto Dell'Oste
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